CAPITOLO I
Allegato al decreto del
ministro della Giustizia
Tariffe degli onorari, diritti e indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa e tributaria
ARTICOLO 1
Diritto dell’avvocato
1. Per le prestazioni giudiziali in
materia civile e nelle materie equiparate,
oltre al rimborso delle spese giustificate,
sono dovuti all’avvocato gli onorari
ed i diritti indicati nelle allegate
tabelle A e B.
ARTICOLO 2
Obbligo del cliente
1. Gli onorari e i diritti sono sempre
dovuti all’avvocato dal cliente indipendentemente
dalle statuizioni del giudice
sulle spese giudiziali.
ARTICOLO 3
Giudizi non compiuti
1. Nei giudizi iniziati ma non
compiuti, il cliente deve all’avvocato
gli onorari e i diritti per l’opera
svolta fino alla cessazione del rapporto
professionale.
ARTICOLO 4
Inderogabilità della tariffa. Condizioni e limiti
1. Gli onorari minimi ed i diritti
stabiliti per le prestazioni dell’avvocato
sono inderogabili.
2. Soltanto qualora fra le prestazioni
dell’avvocato e l’onorario previsto
dalle tabelle appaia, per particolari circostanze
del caso, una manifesta sproporzione,
possono essere superati i
massimi indicati nelle tabelle, anche
oltre il raddoppio previsto dal secondo
comma del successivo
ARTICOLO 5, ovvero
diminuiti i minimi indicati nelle
tabelle, purché la parte che vi abbia
interesse esibisca il parere del competente
Consiglio dell’ordine.
ARTICOLO 5
Criteri generali per la liquidazione
1. Nella liquidazione degli onorari
a carico del soccombente deve essere
tenuto conto della natura e del valore
della controversia, dell’importanza e
del numero delle questioni trattate, del
grado dell’autorità adita, con speciale
riguardo all’attività svolta dall’avvocato
davanti al giudice.
2. Nelle cause di particolare importanza
per le questioni giuridiche trattate,
la liquidazione degli onorari a carico
del soccombente può arrivare fino
al doppio dei massimi stabiliti.
3. Nella liquidazione degli onorari
a carico del cliente, oltre che dei criteri
di cui ai commi precedenti, può essere
tenuto conto dei risultati del giudizio e
dei vantaggi, anche non patrimoniali,
conseguiti, nonché dell’urgenza richiesta
per il compimento di singole attività
e, nelle cause di straordinaria importanza,
la liquidazione può arrivare fino
al quadruplo dei massimi stabiliti, previo
parere del Consiglio dell’Ordine.
4. Qualora in una causa l’avvocato
assista e difenda più persone aventi la
stessa posizione processuale l’onorario
unico può essere aumentato per
ogni parte oltre la prima del 20% fino
ad un massimo di dieci e, ove le parti
siano in numero superiore, del 5% per
ciascuna parte oltre le prime dieci e
fino ad un massimo di venti. La stessa
disposizione trova applicazione, ove
più cause vengano riunite, dal momento
dell’avvenuta riunione e nel caso in
cui l’avvocato assista e difenda una
parte contro più parti quando la prestazione
comporti l’esame di particolari
situazioni di fatto o di diritto.
5. Nella ipotesi in cui, pur nella
identità di posizione processuale dei
vari clienti, la prestazione professionale
comporti l’esame di loro situazioni
particolari di fatto o di diritto rispetto
all’oggetto della causa, l’avvocato ha
diritto al compenso secondo tariffa,
ridotto del 30 per cento.
6. La liquidazione dell’onorario prevista
dall’
ARTICOLO 91 del codice di procedura
civile deve essere fatta in relazione
a tutte le prestazioni effettivamente
occorse ogni volta che vi sia
stata una decisione anche se espressa
con ordinanza collegiale o con sentenza
non definitiva.
7. Nelle cause riservate alla esclusiva
competenza funzionale del giudice di pace
e nelle cause accessorie o di garanzia
sono dovuti gli onorari di cui al paragrafo
II della tabella A, avuto riguardo al valore
della controversia. Nelle cause di competenza
del giudice di pace, ai sensi
dell’
ARTICOLO 7, comma 2, Codice di procedura
civile, eccedenti il valore di euro
2.600,00 sono ugualmente dovuti gli onorari
di cui al paragrafo II.
ARTICOLO 6
Determinazione del valore
della controversia
1. Nella liquidazione degli onorari
a carico del soccombente, il valore
della causa è determinato a norma del
codice di procedura civile, avendo riguardo
nei giudizi per azioni surrogatorie
e revocatorie, all’entità economica
della ragione di credito alla cui tutela
l’azione è diretta, nei giudizi di divisione,
alla quota o ai supplementi di quota
in contestazione, nei giudizi per pagamento
di somme o liquidazione di
danni, alla somma attribuita alla parte
vincitrice piuttosto che a quella domandata.
2. Nella liquidazione degli onorari
a carico del cliente, può aversi riguardo
al valore effettivo della controversia,
quando esso risulti manifestamente
diverso da quello presunto a norma
del codice di procedura civile.
3. Nelle cause avanti gli organi di
giustizia amministrativa, il valore è determinato
secondo i criteri indicati dal
comma 1 di questo
articolo, quando
l’oggetto della controversia o la natura
del rapporto sostanziale dedotto in giudizio
o comunque correlato al provvedimento
impugnato ne consentono
l’applicazione; ove ciò non sia possibile,
nella liquidazione degli onorari a
carico del soccombente va tenuto conto
dell’interesse sostanziale che riceve
tutela attraverso la sentenza. Per i ricorsi
straordinari e gerarchici sono dovuti
gli onorari di cui al paragrafo III della
tabella A in quanto analogicamente
applicabili.
4. Nella liquidazione degli onorari a
carico del cliente, per la determinazione
del valore effettivo della controversia,
deve aversi riguardo al valore dei diversi
interessi perseguiti dalle parti.
5. Per le cause di valore indeterminabile,
gli onorari minimi sono
quelli previsti per le cause di valore
da 25.900,01 euro a 51.700,00 euro,
mentre gli onorari massimi sono
quelli previsti per le cause di valore
da 51.700,01 euro a 103.300,00 euro,
tenuto conto dell’oggetto e della
complessità della controversia; qualora
le cause siano di particolare
importanza per l’oggetto, per le questioni
giuridiche trattate, per la rilevanza
degli effetti e dei risultati utili
di qualsiasi natura, anche di carattere
non patrimoniale, gli onorari possono
essere liquidati fino al limite
massimo previsto per le cause di
valore fino a 516.500,00 euro.
6. Agli effetti della determinazione
del diritto, le cause di valore indeterminabile
si considerano di valore eccedente
25.900,00 euro ma non
103.300,00 euro a seconda dell’entità
dell’interesse dedotto in giudizio.
ARTICOLO 7
Pluralità di difensori e società professionali
1. Nel caso che incaricati della difesa
siano più avvocati, ciascuno di essi
ha diritto nei confronti del cliente agli
onorari per l’opera prestata, ma nella
liquidazione a carico del soccombente
sono computati gli onorari per un solo
avvocato.
2. Se l’incarico professionale è conferito
ad una società tra avvocati si
applica il compenso spettante ad un
solo professionista anche se la prestazione
è svolta da più soci, salva espressa
deroga pattuita con clausola approvata
per iscritto dal cliente.
ARTICOLO 8
Praticanti avvocati autorizzati al patrocinio
1. Ai praticanti avvocati autorizzati
al patrocinio deve essere liquidata la
metà degli onorari e dei diritti spettanti
all’avvocato.
ARTICOLO 9
Procedimenti davanti a organi speciali
1. Nei procedimenti davanti ad
organi speciali sono dovuti gli onorari
stabiliti per le cause davanti al
tribunale.
ARTICOLO 10
Procedimenti arbitrali rituali
1. Per i procedimenti davanti agli
arbitri sono dovuti gli onorari stabiliti
per le cause davanti ai giudici ordinari
e speciali che sarebbero competenti a
conoscere della controversia.
ARTICOLO 11
Procedimenti speciali
1. Gli onorari per i procedimenti in
camera di consiglio o davanti al giudice
tutelare ed in genere per i procedimenti
non contenziosi sono liquidati
tenendo conto dell’opera occorsa per
lo studio degli atti e per la compilazione
del ricorso e di qualunque scritto
esplicativo dello stesso.
2. Nel caso che nei procedimenti
indicati al precedente comma sorgano
contestazioni il cui esame è devoluto
al giudice in sede di cognizione, sono
dovuti gli onorari di cui ai paragrafi I,
II, IV della tabella A.
3. Per i procedimenti previsti dal
libro IV, titolo I, capo III, sezione I,
Codice di procedura civile, per quelli
previsti dall’articolo 669-quatordecies
Codice di procedura civile e per quelli
di cui all’articolo 2409 Codice civile,
sono dovuti gli onorari di cui ai paragrafi
I, II, e IV della tabella A, in
quanto applicabili.
ARTICOLO 12
Cause in materia di rapporti di lavoro
1. Per le controversie individuali di
lavoro, il valore delle quali non supera
500,00 euro gli onorari sono ridotti
alla metà. Per l’assistenza in procedure
conciliative, l’onorario dell’avvocato
sarà liquidato in base alla tariffa
stragiudiziale.
ARTICOLO 13
Cause di valore superiori
a 5.164.600,00 euro
1. Per le cause di valore superiore a
5.164.600,00 euro gli onorari minimi
e massimi sono determinati moltiplicando
il valore della causa per i coefficienti
precisati nella tabella A. Gli onorari
non possono comunque superare
complessivamente il 3 % del valore
della controversia.
ARTICOLO 14
Rimborso spese generali
1.
All’avvocato e al praticante autorizzato
al patrocinio è dovuto un rimborso
forfettario delle spese generali
in ragione del 12,5 % sull’importo degli
onorari e dei diritti ripetibile dal
soccombente.
CAPITOLO II
Allegato al decreto del
ministro della Giustizia.
Tariffa penale.
NORME GENERALI
ARTICOLO 1
Criteri generali
1. Per la determinazione dell’onorario
di cui alla tabella deve tenersi conto della
natura, complessità e gravità della causa,
delle contestazioni e delle imputazioni,
del numero e dell’importanza delle questioni
trattate e della loro rilevanza patrimoniale;
della durata del procedimento e
del processo; del pregio dell’opera prestata;
del numero degli avvocati che hanno
condiviso il lavoro e la responsabilità della
difesa; dell’esito ottenuto, anche avuto
riguardo alle conseguenze civili; delle condizioni
finanziarie del cliente.
2. Per le cause che richiedono un particolare
impegno, per la complessità dei
fatti o per le questioni giuridiche trattate,
gli onorari possono essere elevati fino al
quadruplo dei massimi stabiliti.
3. Fermo restando quanto previsto
nei commi precedenti, qualora tra la
prestazione dell’avvocato e l’onorario
previsto appaia per particolari circostanze
del caso (quali, ad esempio, il
numero dei documenti da esaminare,
l’emissione di ordinanze di applicazione
di misure cautelari, la durata della
fase procedimentale e dibattimentale,
l’entità economica o l’importanza degli
interessi coinvolti, la costituzione di
parte civile, il risultato ottenuto, la continuità
dell’impegno necessario, la frequenza
e l’entità dell’assistenza da prestare,
il disagio dipendente dalla necessità
di frequenti trasferimenti fuori sede
o di incombenti da compiere anche in
ore diverse da quelle abituali, eccetera),
una manifesta sproporzione, i massimi
di cui al numero che precede possono
essere superati e determinati, anche
in via preventiva, di volta in volta,
dal competente Consiglio dell’Ordine.
4. Le voci della tabella sono cumulabili
e dovute: per ogni "corrispondenza
o sessione"; ogni volta che, nei diversi
momenti del giudizio, viene compiuta
l’attività di "esame e studio"; per ogni
attività di "investigazione difensiva";
per ogni "accesso" o "attesa"; per ogni
atto o attività con la "partecipazione e
assistenza" del difensore; per ogni
"scritto difensivo". Per ogni udienza è
dovuto: un importo base per la semplice
"partecipazione"; una integrazione
in caso di "attività difensive", indicate
a titolo esemplificativo nella tabella
medesima; una ulteriore integrazione
in caso di "discussione orale". La voce
6.2 della tabella si applica anche per le
attività prestate in occasione degli accertamenti
tecnici non ripetibili (articolo
360 Codice di procedura penale).
5. Gli onorari minimi stabiliti nella
tariffa sono inderogabili.
6. Per i compensi spettanti al difensore
d’ufficio dell’imputato minorenne previsti
dall’articolo 2 del decreto ministeriale
3 novembre 1990, n. 327, il giudice, in
via eccezionale e in relazione all’effettiva
attività difensiva svolta, potrà ridurre
l’ammontare minimo degli onorari fino a
un terzo della misura prevista.
ARTICOLO 2
Giudizi non compiuti
1. Se il procedimento o il processo
non vengono portati a termine per qualsiasi
motivo o sopravvengono cause
estintive del reato o il cliente o l’avvocato
recedano dal mandato, l’avvocato
ha ugualmente diritto al rimborso delle
spese e al compenso per l’opera svolta,
computandosi in questa anche il lavoro
preparatorio, già compiuto alla data di
cessazione dell’incarico.
ARTICOLO 3
Pluralità di difensori e parti.
Società professionali
1. Nel caso di assistenza e difesa di più
parti aventi la stessa posizione, la parcella
unica potrà essere aumentata, per ogni
parte e fino a un massimo di dieci, del
20% e, ove le parti siano in misura superiore,
del 5% per ciascuna parte oltre le
prime dieci e fino a un massimo di venti.
La stessa disposizione trova applicazione
ove più cause vengano riunite, dal momento
della disposta riunione, e nel caso in cui
l’avvocato assista e difenda una parte contro
più parti, quando la prestazione comporti
l’esame di particolari situazioni di
fatto o di diritto.
2. Nel caso di assistenza a due o più
clienti che abbiano identità di posizione
processuale, ove la prestazione professionale
comporti l’esame di situazioni particolari
ai diversi imputati in rapporto al
reato contestato, l’avvocato avrà diritto,
da parte di ciascun cliente, al compenso
secondo tariffa ridotto del 20 per cento.
3. Nel caso che incaricati della difesa
siano più avvocati, ciascuno di essi ha
diritto nei confronti del cliente agli onorari
per l’opera prestata, ma nella liquidazione
a carico del soccombente, in caso di costituzione
di parte civile, sono computati gli
onorari per un solo avvocato.
4. Se l’incarico professionale è conferito
a una società tra avvocati, si applica il
compenso spettante a un solo professionista,
anche se la prestazione è svolta da più
soci, salva espressa deroga pattuita con
clausola approvata per iscritto dal cliente.
ARTICOLO 4
Trasferte
1. Per gli affari e le cause fuori domicilio
professionale l’avvocato avrà diritto
all’indennità di trasferta e al rimborso delle
spese così come previsto nella tariffa
stragiudiziale nei confronti del cliente e,
nell’ipotesi di costituzione di parte civile,
anche nei confronti del soccombente.
ARTICOLO 5
Parte civile
1. Le tariffe valgono anche nei riguardi
della parte civile costituita in giudizio che,
tuttavia, per gli atti di sua esclusiva competenza,
per i quali non vi sia espressa previsione
nella tariffa penale, ha diritto anche
agli onorari e ai diritti della tariffa civile.
ARTICOLO 6
Rimborsi
1. Oltre agli onorari e a quanto previsto
negli articoli 4 e 8, spetta al difensore
il rimborso delle spese effettivamente sostenute
e documentate (corrispondenza,
bolli, scritturazione, copie documenti, atti
processuali, scritti difensivi, eccetera).
ARTICOLO 7
Praticanti abilitati
1. Gli onorari e i diritti sono ridotti alla
metà per gli iscritti nel Registro dei praticanti
avvocati autorizzati al patrocinio.
ARTICOLO 8
Spese generali
1. All’avvocato e al praticante autorizzato
al patrocinio è dovuto un rimborso
forfettario sulle spese generali in
ragione del 12,5% sull’importo dei
suoi onorari.
CAPITOLO III
Allegato al decreto
del Ministro della Giustizia.
Tariffa degli
onorari e delle indennità
spettanti agli avvocati in
materia stragiudiziale (civile
e penale, tributaria e amministrativa)
Uno «sconto» per le cause di lavoro
Onorari ridotti alla metà per le controversie in materia di impiego o di previdenza - Rimborso maggiorato del 10% in caso di trasferta
ARTICOLO 1
Criteri generali
1. Per l’assistenza e la consulenza
in materia stragiudiziale civile
ed equiparata, agli avvocati
spettano gli onorari stabiliti
nell’allegata tabella. I compensi
per le prestazioni di cui ai punti 1
e 2 di detta tabella possono essere
tra loro cumulati. I compensi per
le prestazioni di assistenza previsti
al punto 2 non sono cumulabili
con quelli previsti ai punti 4 e 6
della tabella medesima.
2. Nella determinazione degli
onorari fra il minimo ed il massimo
stabiliti, si deve tenere conto
del valore e della natura della
pratica, del numero e dell’importanza
delle questioni trattate, del
pregio dell’opera prestata, dei risultati
e dei vantaggi anche non
economici conseguiti dal cliente
e dell’eventuale urgenza della
prestazione.
3. Nelle pratiche di particolari
importanza, complessità e difficoltà,
il massimo dell’onorario può
essere aumentato fino al doppio.
Per quelle di straordinaria importanza
fino al quadruplo, previo
parere del Consiglio dell’Ordine.
4. In materia di lavoro, di previdenza
e di assistenza obbligatoria
gli onorari sono ridotti alla
metà.
ARTICOLO 2
Prestazioni stragiudiziali
e giudiziali. Limiti e criteri
1. I rimborsi ed i compensi
previsti per le prestazioni stragiudiziali
sono dovuti dal cliente anche
se il professionista abbia prestato
nella pratica la sua opera in
giudizio, sempre che tali prestazioni
non trovino adeguato compenso
nella tariffa per le prestazioni
giudiziali.
2. Per le prestazioni analoghe
a quelle previste in materia giudiziale
si applicano gli onorari di
avvocato stabiliti dalle tariffe giudiziali
civili.
ARTICOLO 3
Pluralità di difensori e società professionali
1. Se più avvocati sono stati
incaricati di prestare la loro
opera nella medesima pratica o
nel medesimo affare, a ciascuno
spettano gli onorari per
l’opera prestata.
2. Se l’incarico professionale
è conferito ad una società tra avvocati
si applica il compenso
spettante ad un solo professionista
anche se la prestazione è svolta
da più soci, salva espressa deroga
pattuita con clausola approvata
per iscritto dal cliente.
ARTICOLO 4
Praticanti avvocati autorizzati
al patrocinio
1. Gli onorari e i diritti sono
ridotti alla metà per chi è praticante
avvocato autorizzato al patrocinio.
ARTICOLO 5
Criteri per la determinazione del
valore della pratica
1. Il valore della pratica o
dell’affare si determina a norma
del codice di procedura civile.
2. Per le pratiche di valore
indeterminabile gli onorari minimi
sono quelli previsti per le pratiche
di valore da 25.900,01 euro
a 51.700,00 euro mentre gli onorari
massimi sono quelli previsti
per le pratiche di valore da
51.700,01 euro a 103.300,00 euro;
se però il valore effettivo risulta
manifestamente diverso da
quello presunto dal codice di rito,
vengono applicati, tenuti presenti
i criteri di cui all’articolo 1, comma
2, gli onorari minimi e massimi
previsti negli scaglioni successivi,
fino a quelli dovuti per le
pratiche del valore di 516.500,00
euro.
3. Per l’assistenza in procedure
concorsuali giudiziali o stragiudiziali
si ha riguardo al valore del
credito del cliente creditore o al
valore del passivo del cliente debitore
4. Per l’assistenza in pratiche
di successioni, divisioni e liquidazioni
si ha riguardo al valore della
quota attribuita al cliente.
5. Per l’assistenza in pratiche
amministrative il valore si determina
secondo i criteri previsti nelle
tariffe giudiziali tenendo comunque
presente l’interesse sostanziale
del cliente.
6. Per l’assistenza in pratiche
in materia tributaria si ha riguardo
al valore della imposta, tassa
o contributo richiesti con il limite
di un quinquennio in caso di oneri
poliennali.
7. L’onorario previsto per l’arbitro
unico o per il collegio arbitrale
si applica sia per gli arbitrati
rituali che per quelli irrituali.
ARTICOLO 6
Incarico non portato a termine
1. Per le pratiche iniziate ma
non giunte a compimento, ovvero
nel caso di cessazione dell’incarico
per qualsiasi motivo saranno
dovuti gli onorari per l’opera
prestata comprendendosi in questa
il lavoro praeparatorio compiuto
dal professionista.
ARTICOLO 7
Prestazioni con compenso a percentuale
1. Per le prestazioni in adempimento
di un incarico di gestione
amministrativa, giudiziario o convenzionale,
l’onorario, ove non
sia determinato dalla legge o dal
contratto, viene stabilito sulla base
di una percentuale calcolata
sull’ammontare delle entrate lorde
dei beni amministrati e, nel
caso in cui l’incarico duri meno
di un anno, sull’ammontare delle
entrate annue, tenuto conto del
periodo dell’incarico.
2. Ove l’applicazione dei criteri
indicati dal presente articolo
risulti impossibile o dia luogo a
liquidazioni manifestamente sperequate
si avrà riguardo alle prestazioni
effettivamente svolte.
ARTICOLO 8
Indennità di trasferta
1. All’avvocato che, per
l’esecuzione dell’incarico ricevuto,
debba trasferirsi fuori dal
proprio domicilio professionale,
sono dovute le spese di viaggio
e di soggiorno (pernottamento
in albergo 4 stelle e vitto),
rimborsate nel loro ammontare
documentato con una maggiorazione
del 10% a titolo di
rimborso delle spese accessorie;
in caso di utilizzo di autoveicolo
proprio è dovuta un’indennità
chilometrica pari ad un
quinto del costo del carburante
a litro oltre alle spese documentate
per pedaggio autostradale
e parcheggio. Sono in ogni caso
dovuti gli onorari relativi
alla prestazione effettuata e
un’indennità di trasferta da un
minimo di 10 euro a un massimo
di 30 euro per ogni ora o
frazione di ora, con un massimo
di otto ore giornaliere.
ARTICOLO 9
Inderogabilità della tariffa.
Condizioni e limiti
1. Qualora tra la prestazione e
l’onorario previsto dalla tabella
appaia, per particolari circostanze
del caso, una manifesta sproporzione,
possono, su conforme
parere del competente Consiglio
dell’ordine, essere superati imassimi
anche oltre l’aumento previsto
dal terzo comma dell’articolo
1, ovvero diminuiti i minimi stabiliti
dalla tabella medesima per
la prestazione effettuata; all’infuori
di questa ipotesi l’onorario
minimo non è derogabile.
ARTICOLO 10
Applicazione analogica
1. Quando gli onorari non possono
essere determinati in virtù
di una specifica voce della tabella,
si ha riguardo alle disposizioni
contenute nelle presenti norme
e nella tabella allegata che regolano
casi simili o materie analoghe.
ARTICOLO 11
Pratiche di valore superiori
ai 5.164.600,00 euro
1. Per le pratiche di valore
superiore a 5.164.600,00 euro gli
onorari minimi e massimi sono
determinati moltiplicando il valore
della pratica per i coefficienti
precisati nella tabella. Gli onorari
non possono comunque superare
complessivamente il 3%del valore
della pratica.
ARTICOLO 12
Rimborso spese generali
1. All’avvocato e al praticante
autorizzato al patrocinio spettano
per ogni pratica un rimborso forfetario
sulle spese generali in ragione
del 12,5% sull’importo degli
onorari. |