CONSIGLIO DEI MINISTRI / Approvato il decreto legislativo sulla libertà di stabilimento

Stp incagliate sulla responsabilità

(Articolo di Antonio Ciccia - Tratto dal quotidiano "ItaliaOggi" di Martedì 6 Febbraio 2001)

Prevedibili massicci ricorsi all'amministrazione congiunta

Società tra avvocati ingessata dalla (prevedibile) regola dell'ainistrazione congiunta. L’assenza di autonomia patrimoniale perfetta e il concorso di responsabilità patrimoniale e disciplinare del singolo socio, inoltre, tolgono appeal alla forma comune dell’attività forense. Sono questi gli effetti del decreto sulle società tra professionisti (stp) approvato definitivamente il 2 febbraio 2001. Ma vediamo di esaminare analiticamente i punti più importanti del provvedimento.

Ainistrazione congiunta. In materia di ainistrazione della società tra avvocati dispone l’art. 24, che prevede due cose: la prima una riserva di carattere soggettivo e cioè sono ainistratori solo gli avvocati che fanno parte della società e non i terzi; la seconda è che l’ainistrazione salvo diversa pattuizione, spetta a ciascun socio disgiuntamente dagli altri. La regola è che dunque ciascun avvocato possa decidere per la società in maniera autonoma e

senza previa autorizzazione degli altri soci. Questo solo in apparenza. Si badi, infatti che, per esempio, per le obbligazioni sociali (art. 26) non derivanti dall’attività forense rispondono per-sonalmente e solidalmente tutti i soci; su questo punto, inoltre, il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi. E’ chiaro che l'unico modo per l'avvocato di tutelare il proprio patrimonio è quello di potere controllare gli atti di ainistrazione o perché li ha compiuti personalmente o perché li ha approvati. Ciò spingerà alla stipulazione di patti sociali, che sulle decisioni, almeno quelle più importanti, coinvolgano tutti isoci. Questo, però, significa introdurre meccanismi di appesantimento delle decisioni sociali, che in qualche modo contrastano con l'esigenza di snellezza operativa sottesa alla forma societaria stessa.

Responsabilità illimitata. Sull’esempio delle società in nome collettivo, cui la società tra professionisti si ispira, per le obbligazioni sociali in alcuni (molti) casi scatta una responsabilità personale e solidale del socio. Questo vale per l'attività professionale svolta in esecuzione dell'incarico: ciò significa che il Professionista continuerà a rispondere del suo operato come se fosse un professionista individuale. Tuttavia, in tale caso, la società si affianca e risponde con il solo patrimonio. Un secondo caso di responsabilità illimitata del singolo avvocato riguarda il caso in cui il cliente non scelga il proprio difensore, ma sia la società a designare il legale incaricato: qui risponde la società con il suo patrimonio, ma anche tutti i soci e anche qui la responsabilità è personale e illimitata. Altrettanto vale per le obbligazioni sociali extraprofessionali. Come si vede, il singolo avvocato, prima di costituire la società, dovrà soppesare bene le eventuali economie organizzative e di strutture (costo studio, segreterie, strumenti, investimenti in comunicazione, sinergie nell’apporto di clientela) con l’incremento di responsabilità personale e illimitata anche per attività altrui.

Deontologia tutta da riscrivere. L’art. 30 del decreto legislativo in coento attribuisce alla società tra avvocati la responsabilità delle violazioni delle norme deontologiche applicabili all’esercizio individuale della professione di avvocato. In particolare se la violazione coessa dal socio e ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società. In altre parole occorre ricostruire la deontologia distinguendo violazioni della società e violazioni del socio avvocato. Nel primo caso avremo una responsabilità della società e nel secondo invece avremo la responsabilità disciplinare sia del socio che della società. Sono fermi inoltre i casi in cui l’avvocato risponde da solo per violazioni disciplinari in assenza di concorso con la società: e questo o perché gestisce l’attività in forma individuale o perché pur socio di società in realtà la violazione è tutta sua e non coinvolge in alcun modo l’ente di cui fa parte. Per esemplificare, il divieto di pubblicità potrebbe essere oggetto di violazione della sola società; mentre il dovere di aggiornamento professionale potrebbe essere oggetto di responsabilità concorrente tra socio e società (la prima non fornisce i mezzi, il secondo pur avendo i mezzi a disposizione concretamente non li usa) così come il dovere di competenza. Questo vale con riferimento alle norme deontologiche attualmente esistenti e approvate dal consiglio nazionale forense. Ma vi sono norme disciplinari che discendono direttamente dall’articolato del decreto legislativo dei quali gli organismi forensi dovranno valutare gli effetti sul piano deontologico: in particolare vale per gli obblighi di informazione al cliente al momento del conferimento dell’incarico professionale e per i compensi. Da questo punto di vista la forma societaria potrà comportare l’aumento di rischi disciplinari per il singolo professionista, che oltre a continuare a dovere rispettare la deontologia collegata alla propria condotta dovrà anche rispondere in concorso con la società delle violazione coesse dalla stessa. L’unico argine a questo punto, è che il singolo avvocata possa controllare meticolosamente ciò che avviene all’interno della società.

Responsabilità professionale. Si noti che a fronte della responsabilità illimitata che talvolta scatta per l’attività professionale altrui vi potrà essere una possibile ingerenza anche nello svolgimento dell’incarico: anche questo aspetto dovrà essere disciplinato a livello deontologico e nei patti sociali. E’ chiaro che sarà molto delicato stabilire un equilibrio tra autonomia delle decisioni professionali e controllo ad opera degli organi societari o da parte degli altri soci ainistratori. Si pensi banalmente alle risorse in termini di tempo e di denaro per lo svolgimento di attività che possono dare adito a responsabilità del professionista nei confronti del cliente.