CONSIGLIO DEI MINISTRI / Approvato il decreto legislativo sulla libertà di stabilimento
Al traguardo le società tra avvocati
(Articolo di Antonio Ciccia - Tratto dal quotidiano "ItaliaOggi" di Sabato 3 Febbraio 2001)
Nella compagine sociale soltanto professionisti iscritti all’albo
Società tra avvocati riservata ai legali; diritto di scelta del cliente, del difensore di fiducia; esclusione di soci, di capitali, non iscritti all’albo, esclusione dal fallimento, inoltre freno all’eventuale abuso di posizione dominante delle società all’interno degli organismi di categoria.Sono questi gli elementi peculiari dello svolgimento in forma societaria dell'attività forense contenuti nel decreto legislativo attuativo della direttiva del 98/5/Ce, che apre altresì formalmente l’Italia allo stabilimento degli avvocati europei. Vediamo di analizzare le caratteristiche delle future stp, società tra professionisti.
Forma societaria. Il decreto legislativo individua una speciale forma societaria per l'attività dei legali gestita collettivamente. Si tratta della società tra professionisti che, a dire il vero, ricalca i tratti tipici delle società di persone, integrati dalla particolare fiduciarietà della prestazione nei confronti del cliente. E esclusa quindi la forma delle società di capitali pur auspicata in alcuni ambienti del ceto forense. La corrispondenza della società tra professionisti con la società di persone si coglie nella regola di responsabilità illimitata dell’avvocato che svolge l’incarico all’interno della società. Non a caso viene richiamata esplicitamente la società in nome collettivo come forma societaria modello.
Soci aessi. Sono aessi a partecipare alle società tra professionisti solo gli avvocati iscritti in albo. Non può esistere un socio non avvocato neppure per trasferimento della quota a qualunque titolo essa avvenga (vendita, morte). Inoltre la perdita della qualità di avvocato per radiazione o cessazione dall'albo implica il venir meno della legittimazione della qualità di socio. Il decreto legislativo aette tuttavia che la società possa conservare nella propria denominazione il nome dei soci fondatori receduti e di quelli defunti. Inoltre la società potrà essere continuata con gli eredi dell’avvocato defunto ma solo se abbiano il titolo professionale.
Ainistrazione. Le società tra avvocati sono ainistrate dai soci-avvocati congiuntamente o disgiuntamente. Sarà lo statuto della società a deciderlo. Lo statuto potrà anche articolare categorie di operazioni per le quali ciascun avvocato potrà operare disgiuntamente e altre categorie di operazioni (per esempio quelle di ordinaria eccedenza) per le quali valga la firma congiunta.
Rapporti con i clienti. Nei rapporti con i clienti la forma societaria non esclude la fiduciarietà del rapporto, in particolare il cliente ha il diritto di scegliersi l'avvocato, anzi la società ha l'obbligo di presentare una lista dei soci –professionisti con l'indicazione delle loro specializzazioni. Tra questi il cliente potrà liberamente optare senza possibilità alcuna di ingerenza. Si noti che questa scelta così come la preliminare consegna della lista dei professionisti deve risultare da un atto scritto. Si formalizza quindi il momento della scelta che può coincidere in sostanza con il conferimento della procura alle liti. L’individuazione degli avvocati incaricati da parte del cliente ha anche l'effetto di riservare a costoro il regime di responsabilità illimitata per l'attività professionale svolta (per inciso per le obbligazioni sociali non professionali rispondono tutti i soci). Se però il cliente non sceglie sarà la società a individuare il professionista che svolgerà l’incarico (e a questo punto non opera la riserva di responsabilità).
Compenso. I compensi per l’attività svolta dai soci professionisti rappresentano un credito della società. Questo significa che il rapporto contrattuale, distinto dalla procura alla lite, intercorra tra il cliente e la società. Un aspetto delicato riguarda il caso in cui la prestazione venga svolta non da un solo avvocato ma da più avvocati della stessa società. La regola generale e che è dovuto un solo compenso. Tuttavia il cliente potrà accettare di retribuire ciascun avvocato incaricato corrispondendo alla società tanti compensi quanti professionisti lo hanno seguito.
Impresa. La società tra avvocati costituisce una forma speciale di impresa, soggetta all'iscrizione nel registro impresa, ancorché in una sezione speciale. La specialità di tale impresa si coglie soprattutto per il fatto che non è soggetta a fallimento. Non valgono quindi le procedure concorsuali nel caso di insolvenza. I debitori potranno attivare la responsabilità patrimoniale della società nonché la responsabilità illimitata di tutti i soci nei casi previsti.
Iscrizioni in albi. La società tra legali viene iscritta in una sezione speciale dell'albo degli avvocati ed è soggetta a responsabilità disciplinare, così come lo sono personalmente gli avvocati soci. Inoltre a evitare strapotere degli enti collettivi più forti sul mercato il decreto in coento prevede che le società non abbiano elettorato attivo o passivo e che non sia possibile eleggere negli organismi rappresentativi di categoria più soci appartenenti alla medesima società.